[I]nterventi

Il deposito dei documenti in via informatica secondo il Nuovo codice del processo amministrativo

Lorenzo Spallino

Autore:Lorenzo Spallino

Data: 14.10.2010 [aggiornato il 21.1.2011]

Pubblicato su: http://www.cameramministrativacomo.it/

Utilizzo: questo articolo è distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia


L'art. 136, c. II, D.lgs. 104/2010

Dispone il secondo comma dell'articolo 136 (Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici) del Codice del processo amministrativo (Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104):

1. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

La disposizione ha creato più di una discussione tra i professionisti, anche alla luce della posizione assunta da talune segreterie, che pare abbiano dichiarato irricevibili le memorie quando non accompagnate dalla copia su supporto informatico.

In primo luogo va ricordato che é la norma stessa a contemplare l'ipotesi in cui il deposito delle memorie non si accompagni al deposito delle stesse su supporto informatico: in questo caso é onere della segreteria sollecitarne il deposito assegnando termine a questo fine.

In secondo luogo, che il deposito del materiale informatico possa avvenire una sola volta e per tutti gli atti (e non per ogni atto) là dove é fissata udienza (di merito o cautelare), emerge non solo dal testo della norma (che esclude che il mancato deposito del supporto informatico comporti alcuna decadenza) ma dallo spirito della stessa, che immaginiamo non possa essere altro che quello di fornire al Collegio una sorta di copia in formato digitale del fascicolo di parte in vista dell'udienza, e non di moltiplicare i supporti informatici per ogni atto, che sia esso memoria o semplice istanza.

In terzo luogo: cosa si intende per "in via informatica"? Poiché l'informatica é lo studio dei fondamenti teorici dell'informazione e delle tecniche pratiche per la loro implementazione nei sistemi informatici, se l'estensore della norma avesse voluto imporre il deposito tramite supporto informatico avrebbe dovuto scrivere non

forniscono copia in via informatica

ma

copia informatica

o, meglio ancora,

copia in formato digitale.

Così come è scritta la norma, il professionista dovrebbe infatti poter trasmettere ("in via informatica") alla Segreteria del TAR la copia digitale della propria memoria via PEC o per posta elettronica ordinaria. Ma Questo, per espresso avviso del sito del Consiglio di Stato, non é stato possibile fino ai primi giorni del 2011, mentre è oggi possibile. Né osta L'espressione "deposito del materiale informatico" contenuta nel secondo periodo, che si limita infatti a trattare l'evento del deposito, non le modalità attraverso cui avviene.

In quarto luogo: cosa si intende per "documento in formato elettronico"? Ossia, più prosaicamente, in quale formato devono essere depositate le memorie? I professionisti lavorano, nella quasi totalità, con editor di testi (MS Word, Corel Wordperfect, Writer OpenOffice.org e molti altri). Gli editor, a pagamento o meno, utilizzano quasi tutti formati proprietari: il che vuol dire che un documento formato con Writer può non essere visualizzato (o non essere visualizzato correttamente) da Word. E nemmeno all'interno di una stessa suite é garantita la compatibilità con le versioni precedenti: il caso più noto é quello di MS Word che a partire da Office 2007 ha implementato di default il salvataggio dei documenti in formato .docx invece che in .doc. Tutto ciò senza trattare il tema della visualizzazione o della stampa, che possono risultare differenti anche con lo stesso programma quando questo sia installato su sistemi operativi non esattamente coincidenti o con set di caratteri non equivalenti. Per superare queste difficoltà, si ricorre alla conversione dei documenti in formato PDF (acronimo di Portable Document Format), un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. Poiché le specifiche del formato PDF sono state rilasciate, è possibile - qualora l'editor sia sprovvisto della possibilità di salvare direttamente in PDF - creare file PDF in diversi linguaggi di programmazione, non necessariamente ricorrendo alla suite di Adobe ma semplicemente installando una stampante virtuale come, ad esempio, PDF Printer o ottenere, attraverso stampanti dedicate, l'^immagine^ del cartaceo all'interno di un file PDF. Ma di tutto ciò il Codice tace, nonostante il formato PDF sia divenuto standard sia per la firma elettronica (deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009) sia per gli atti del processo telematico (Decreto 17 luglio 2008, Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, art. 52).

In quinto luogo: su quale supporto devono essere depositati gli atti? La norma non lo dice. La prassi é quella del CD (con ovvio spreco di risorse: una memoria conclusionale di un quarantina di pagine occupa poco più dello 0.1% di un MB, a sua volta pari alla seicentocinquantesima parte di un normale CD ...), ma è quasi banale sottolineare che i supporti fisici sono moltissimi e che nessuna norma vieta di utilizzare schede SD, penne o altro. Supporti che, soprattutto se riscrivibili, possono contenere rischi informatici importanti per il sistema cui accedono, tanto che in molte aziende la funzione autorun.exe - che permette di eseguire automaticamente un programma su sistemi operativi Windows- viene disattivata sulle utenze comuni. Ma anche su questo l'estensore della norma non si é interrogato.

Studio legale Spallino

via Volta 66, 22100, Como

tel. 031 268198 | fax 031 300946

www.studiospallino.it